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L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili è un obbligo di legge — e la condizione perché la crisi venga rilevata in tempo.
In collaborazione con i colleghi dello Studio Danovi, offriamo assistenza nei seguenti ambiti.
In generale, l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili è un obbligo di legge. In caso di crisi, il mancato rispetto di questo obbligo può costituire grave irregolarità nella gestione, con conseguente responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla Società.
Inoltre, la presenza di processi di controllo di gestione efficaci ha numerosi benefici.
Il controllo di gestione non è obbligatorio per legge. Ciò che è obbligatorio, come stabilito dall'art. 2086 del codice civile, è l'implementazione dei cosiddetti «adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili». Dall'entrata in vigore di questo obbligo si è sviluppato un dibattito sul significato di «adeguatezza». Alcuni elementi, comunque, non sono negoziabili.
In particolare, l'art. 3 del Codice della crisi d'impresa stabilisce che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono essere adeguati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e adottare le iniziative necessarie a farvi fronte. Ad esempio, l'impresa deve essere in grado di produrre tempestivamente i documenti necessari all'accesso alla composizione negoziata della crisi.
Diversi tribunali si sono già pronunciati (Milano, 18/10/2019; Roma, 15/09/2020) sul fatto che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo di un'impresa in crisi costituisce una grave irregolarità.