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Alessandro D'Amico
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Alessandro D'Amico Dottore Commercialista Revisore LegaleAlessandro D'Amico Dottore Commercialista Revisore LegaleAlessandro D'Amico Dottore Commercialista Revisore Legale

Composizione negoziata della crisi e finanza aziendale

Composizione negoziata della crisi e finanza aziendaleComposizione negoziata della crisi e finanza aziendaleComposizione negoziata della crisi e finanza aziendale

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Servizi offerti

In collaborazione con i colleghi dello Studio Danovi, offriamo assistenza nei seguenti ambiti:

  • Individuazione, insieme all'imprenditore, della strategia di risanamento 
  • Produzione del progetto di piano di risanamento
  • Valutazione del soddisfacimento dei creditori in caso di liquidazione
  • Assistenza nella raccolta e preparazione degli altri allegati alla richiesta di nomina dell'esperto
  • Assistenza nello svolgimento delle riunioni con l'esperto
  • Assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con i creditori

Vantaggi del procedimento

  • Facilità e rapidità di accesso. Nei casi migliori, è possibile procedere con la presentazione della richiesta di nomina dell'esperto in 12-15 gg.
  • Accesso alle misure protettive. Sin dal momento della presentazione della richiesta, per un periodo massimo di 240 gg nel migliore dei casi: a) i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa; b) la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non possono essere pronunciate.
  • Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale. L'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione del procedimento di Composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli obblighi di ricapitalizzazione o scioglimento per riduzione del capitale sociale.
  • Conservazione della capacità decisionale. Nel corso del procedimento, l'l'imprenditore conserva il proprio diritto di dirigere l'azienda. Solo in occasione di operazioni straordinarie, è necessario richiedere il parere dell'esperto.
  • Costo ridotto rispetto alle altre procedure di risoluzione della crisi.
  • Varie misure premiali. Per la durata del procedimento, l'impresa gode di numerosi vantaggi per quanto riguarda la maturazione e l'entità delle sanzioni irrogate dall'erario.
  • Possibilità di accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Se il procedimento non va a buon fine, ma l'imprenditore ha dimostrato buona fede nel corso del loro svolgimento, è possibile presentare una proposta di liquidazione dei beni. Questa procedura rappresenta un'alternativa, meno onerosa, alla liquidazione giudiziale.

Il procedimento di composizione negoziata in sintesi

La Composizione negoziata della crisi d'impresa è un procedimento riservato e stragiudiziale con il quale l'imprenditore può chiedere rapidamente la nomina di un esperto indipendente che assista nelle negoziazioni con i creditori.

Il procedimento è dedicato alle imprese in difficoltà, ma il cui risanamento risulta ragionevolmente perseguibile.

La richiesta di nomina dell'esperto è presentata attraverso una piattaforma digitale messa a disposizione da Unioncamere.

Al momento della richiesta di nomina dell'esperto o in un secondo momento, l'imprenditore può richiedere l'applicazione di misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa. 

In caso di richiesta di misure protettive, il procedimenot di Composizione negoziata cessa di essere riservato.

Allegati alla richiesta di nomina dell'esperto

Al fine della presentazione della richiesta di nomina dell'esperto, l'impresa deve produrre diversi allegati:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi;

b) un progetto di piano di risanamento, una relazione sull'attività esercitata dall'impresa e un piano finanziario a sei mesi;

c) l'elenco nominativo dei creditori e relativo credito, con indicazione dei loro contatti;

d) una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

e) una dichiarazione con la quale attesta di non aver presentato ricorsi per l'accesso ad altri strumenti di risluzione della crisi;

f) il certificato unico dei debiti tribuari;

g) la situazione debitoria complessiva richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;

h) il certificato dei debiti contributivi e premi assicurativi (INPS/INAIL);

i) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale Rischi di Banca d'Italia.


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Alessandro D'Amico

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